Policlinico condannato in appello per turni e reperibilità: riconosciuto 'straining' e 46mila euro al chirurgo
La Corte d'Appello di Messina conferma la sentenza: reperibilità continua e doppi turni oltre i limiti contrattuali, danno non patrimoniale riconosciuto.
La Corte d'Appello di Messina ha confermato la condanna dell'Azienda ospedaliera universitaria 'Gaetano Martino', in solido con l'Università di Messina, a risarcire con circa 46 mila euro un chirurgo di Urologia per danno non patrimoniale causato da una organizzazione del lavoro ritenuta oggettivamente nociva.
Cosa ha stabilito la Corte
I giudici hanno respinto tutti i dieci motivi di appello proposti dall'Azienda e hanno ribadito che, nel periodo tra il 2 ottobre 2017 e l'agosto 2019, il medico fu sottoposto a una turnazione con reperibilità continua e doppi turni che eccedevano i limiti fissati dalla contrattazione collettiva. In particolare, dal 2 ottobre 2017 al 26 aprile 2018 risulta inserito in turni di pronta disponibilità praticamente quotidiani, con doppio turno dalle 20 alle 24 e dalle 24 alle 8; nei mesi successivi avrebbe svolto circa 14-15 turni mensili di reperibilità, oltre il limite ordinario di dieci turni.
La Corte ha richiamato precedenti della Cassazione e sottolineato un principio centrale: anche la semplice reperibilità, indipendentemente dalle chiamate, incide sulla qualità della vita del lavoratore. Il medico reperibile deve rimanere raggiungibile e disponibile, con conseguente interferenza significativa nella vita privata e nel diritto costituzionalmente garantito al riposo.
L'Azienda ospedaliera aveva sostenuto che il ricercatore universitario dovesse essere equiparato ai dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, con possibilità di raggiungere fino a 48 ore settimanali medie su sei mesi. La Corte ha invece dato rilevanza alla convenzione applicativa tra Università e Policlinico, che vincola l'attività assistenziale dei ricercatori universitari al 60% del monte ore dei dirigenti sanitari, ossia circa 23 ore settimanali su base trimestrale, riservando il resto a didattica e ricerca.
Respinta anche la linea difensiva che faceva leva sull'attività intramoenia del medico: secondo la Corte, il diritto a svolgere prestazioni libero-professionali non può giustificare un'organizzazione del lavoro dipendente che generi sovraccarico e stress.
Nella motivazione viene ricostruito anche il quadro clinico del professionista: certificazioni e relazioni specialistiche hanno documentato l'impatto sulla salute, elemento che ha supportato il riconoscimento del danno da straining (stress lavorativo protratto).
La sentenza di primo grado aveva escluso comportamenti vessatori o demansionamento; la Corte d'Appello ha confermato tale valutazione ma ha precisato che, pur in assenza di mobbing individuale, è comunque sussistente una organizzazione lavorativa lesiva. I giudici hanno fatto richiamo all'articolo 2087 del codice civile, che impone al datore di lavoro l'obbligo di tutela della salute fisica e morale dei dipendenti anche rispetto ai rischi da stress lavoro-correlato.
Il provvedimento mette in luce il contesto di un reparto che in quegli anni aveva vissuto una fase critica, con dimissioni di dirigenti, trasferimenti e rinunce da parte di specializzandi, elementi che hanno contribuito a una pressione organizzativa aggiuntiva già emersa nel processo di primo grado.
Per il Policlinico si tratta di una sconfitta giudiziaria che comporta non solo il risarcimento e la quota delle spese legali ma anche il rischio di un precedente giurisprudenziale sul piano dei limiti organizzativi nelle strutture ospedaliero-universitarie e sul confine tra dedizione professionale e tutela della salute degli operatori sanitari.
La pronuncia riapre il confronto sul bilanciamento tra esigenze assistenziali e diritti del personale medico, con possibili ricadute operative sulle modalità di turnazione e reperibilità in ambito universitario e ospedaliero.
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