Tribunale di Catania: buoni pasto riconosciuti a operatore turnista, Asp condannata a 12.612,78 euro
Sentenza dell'11 marzo 2026 riconosce il diritto ai buoni pasto per turni oltre le 6 ore; Asp obbligata al risarcimento.
Il Tribunale del lavoro di Catania ha riconosciuto il diritto ai buoni pasto per un operatore socio-sanitario turnista dell'Asp etnea, condannando l'Azienda sanitaria provinciale a corrispondere 12.612,78 euro oltre interessi, rivalutazione e spese legali. La sentenza è stata depositata l'11 marzo 2026 dalla giudice del lavoro Laura Renda.
Lavoratore e servizio: il ricorso riguarda un operatore socio-sanitario in servizio al centralino del presidio ospedaliero Santa Marta e Santa Venera di Acireale, assunto nell'ottobre 2015 e impiegato su tre turni giornalieri (mattina 7-14, pomeriggio 14-21, notte 21-7). Il dipendente aveva chiesto il riconoscimento della pausa mensa o, in alternativa, del servizio sostitutivo costituito dai buoni pasto per ogni turno superiore alle sei ore, sostenendo di non aver mai potuto usufruire della mensa aziendale.
Dettagli della sentenza e motivazioni
Il Tribunale ha accolto la tesi del ricorrente richiamando la normativa sull'orario di lavoro e orientamenti recenti della Corte di Cassazione: il diritto al buono pasto è collegato alla pausa prevista quando la prestazione giornaliera supera le sei ore. Il giudice ha sottolineato che la sola esistenza di un servizio di ristorazione non è sufficiente se questo non è concretamente fruibile durante i turni di lavoro.
Sul piano economico il Tribunale ha quantificato il risarcimento in 12.612,78 euro, così ripartiti: 4.980,78 euro per il periodo ottobre 2015-aprile 2021 (valore del buono pasto 4,13 euro) e 7.632 euro per il periodo maggio 2021-settembre 2025 (valore del buono 8 euro). Alla somma si aggiungono interessi, rivalutazione e spese legali riconosciute in favore del ricorrente.
Contestazioni dell'Azienda e iter giudiziario
In giudizio l'Asp di Catania si era costituita sostenendo che il servizio mensa fosse disponibile e che il lavoratore avrebbe potuto utilizzarlo; l'Azienda aveva inoltre negato che il diritto ai buoni pasto fosse automatico per i lavoratori turnisti. Il dipendente aveva invece documentato che la mensa aziendale era accessibile solo pagando l'intero costo e in una fascia oraria incompatibile con molti turni, oltre aver inviato una richiesta formale via PEC nel settembre 2025 respinta dall'Asp.
Reazioni sindacali e possibili ricadute: la FP Cgil di Catania, tramite la segretaria generale Cocetta La Rosa, ha definito la sentenza il riconoscimento di una battaglia sindacale avviata da tempo. La Rosa ha evidenziato che il buono pasto ha natura assistenziale e che il diritto può essere fatto valere fino a dieci anni di distanza, ragione per cui sono stati depositati circa cento ricorsi. Secondo il sindacato diverse udienze sono già state fissate e sono arrivate sentenze di accoglimento simili.
Implicazioni pratiche: la pronuncia del Tribunale potrebbe determinare un effetto traino su altre controversie analoghe nei confronti dell'Asp e, più in generale, sugli enti che non rendono concretamente fruibili i servizi di ristorazione per i turnisti. Non è ufficialmente noto se l'Asp intenda proporre appello; resta comunque aperto il tema dell'adeguamento delle procedure aziendali per garantire il diritto alla pausa e ai relativi benefici.
La vicenda mette al centro il nodo tra organizzazione del lavoro a turni e disponibilità effettiva di servizi di supporto, con ricadute economiche e contrattuali per le amministrazioni sanitarie e con potenziali ulteriori riconoscimenti giudiziali a favore dei lavoratori che hanno accumulato richieste non corrisposte.
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