Procura di Catania chiede archiviazione per revenge porn: polemica sulla tutela della vittima all'estero
L'accusa di stalking e diffusione di immagini intime, poi la richiesta di archiviazione perché l'indagato vive all'estero: scoppia il dibattito.
La Procura di Catania ha avanzato una richiesta di archiviazione in un'inchiesta per stalking e diffusione illecita di immagini intime (cosiddetto revenge porn), motivando la scelta con la circostanza che l'indagato risiede all'estero e risulta destinatario di un provvedimento di espulsione. La decisione ha suscitato proteste da parte della parte offesa e del suo legale, che definiscono la scelta un possibile «cortocircuito» del sistema di tutela.
I fatti
Secondo l'accusa, l'indagato — un cittadino egiziano con cui la donna aveva avuto una breve relazione proseguita anche a distanza — avrebbe sfruttato videochiamate e momenti di intimità condivisi online per ricattare la ex quando questa ha deciso di interrompere il rapporto. A quel punto, l'uomo avrebbe iniziato a diffondere sui social foto e video intimi, creando profili falsi e condividendo i contenuti anche con amici, conoscenti e nei gruppi online legati a locali e discoteche.
La vicenda, secondo le ricostruzioni, comprende inoltre minacce dirette: l'indagato avrebbe detto di voler stampare volantini con le immagini intime della donna e di affiggerli davanti alla scuola frequentata dai suoi figli, aggravando il quadro di stalking e pressioni psicologiche sulla vittima.
Motivazioni della Procura e obiezioni
Nella richiesta di archiviazione la Procura sostiene che le condizioni concrete — la residenza all'estero dell'indagato e il provvedimento di espulsione — fanno venir meno il pericolo di reiterazione del reato, argomento che in sede procedurale può incidere sulla valutazione della prosecuzione dell'azione penale. Si tratta della seconda istanza di archiviazione sul fascicolo: la prima era stata respinta dal gup dopo un'istanza presentata dalla vittima.
L'avvocato della donna, Biagio Scibilia, ha espresso forte contrarietà alla scelta della Procura: «La norma non può essere applicata ai reati informatici, in quanto la condotta criminale può continuare da qualsiasi parte del pianeta». E ha rilanciato la domanda che ha mobilitato il dibattito: «Se lo stalker si trova all'estero la vittima resta senza tutela?».
Questioni giuridiche e implicazioni pratiche
Il caso evidenzia un nodo procedurale e sostanziale: mentre la normativa processuale valuta il rischio di reiterazione per decidere sulla prosecuzione o meno dell'azione penale, i reati commessi tramite internet e social network possono essere perpetuati da remoto, rendendo meno immediata la correlazione fra presenza fisica dell'indagato e rischio effettivo per la vittima.
Il fatto solleva inoltre problemi pratici legati alla conservazione delle prove digitali, alla cooperazione internazionale per la raccolta di elementi probatori e all'efficacia di misure cautelari quando l'autore del reato si trova fuori dal territorio nazionale. Esperti e operatori del diritto osservano che la tutela della vittima passa spesso per strumenti tecnici (rimozione/segnalazione dei contenuti alle piattaforme) e da canali di cooperazione giudiziaria tra Paesi.
La vicenda apre un confronto più ampio sul bilanciamento tra efficacia investigativa e limiti procedurali, e sulle misure che il sistema giudiziario e le piattaforme digitali possono adottare per prevenire la persistenza della condotta illecita anche quando il presunto autore è all'estero.
Stato del procedimento
Al momento la richiesta di archiviazione è agli atti e la vicenda resta al centro del procedimento. La decisione definitiva sul prosieguo del processo dipenderà dagli atti successivi e dagli eventuali interventi della parte offesa o di terzi interessati alla prosecuzione dell'azione penale. Intanto, la storia ha riacceso il dibattito pubblico sulla tutela delle vittime di reati d'intimità nell'era digitale e sui limiti delle soluzioni proceduralmente tradizionali di fronte a reati transnazionali e virtuali.
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